L’UFCL designa gli organismi autorizzati a svolgere compiti di un terzo indipendente nella valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo la presente legge. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) notifica gli organismi designati in base alle disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
La designazione presuppone che l’organismo interessato sia accreditato conformemente alle vigenti prescrizioni federali sull’accreditamento.
Il Consiglio federale definisce:
i requisiti che gli organismi designati devono soddisfare;
le procedure di designazione e di notifica degli organismi;
le modalità d’esecuzione dei compiti che incombono agli organismi designati; e
il coordinamento degli organismi designati e il loro coordinamento con i competenti organismi europei.