Su richiesta, la Confederazione indennizza gli organismi di valutazione tecnica per i costi derivanti dalla loro appartenenza all’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica e dalle attività che vi svolgono, sempre che questi costi non possano essere imputati nel quadro di una prestazione fornita a terzi.
Il Consiglio federale stabilisce:
le condizioni per il pagamento dell’indennità;
l’ammontare dell’indennità.
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