Gli organi di vigilanza del mercato controllano, in modo idoneo e adeguato, in particolare mediante prove a campione, se un prodotto da costruzione fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante ed è conforme alle prescrizioni in vigore.
Il controllo secondo il capoverso 1 può consistere in particolare:
nell’esame formale della dichiarazione di prestazione e della documentazione e dei documenti giustificativi che l’accompagnano;
in controlli fisici e in prove di laboratorio.
Gli organi di vigilanza del mercato tengono conto dei principi applicabili in materia di valutazione dei rischi, dei ricorsi che sono stati presentati e di qualsiasi altra informazione rilevante.
Nell’ambito dei controlli secondo il capoverso 1 gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati in particolare a:
chiedere all’operatore economico l’accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per procedere ai controlli;
prelevare campioni;
ordinare prove;
accedere ai locali di esercizio o di produzione, oppure ai luoghi d’uso dei prodotti.
I prodotti da costruzione possono essere controllati durante la fabbricazione, il deposito, il trasporto o sul cantiere.
Gli organi di vigilanza del mercato possono ordinare una verifica tecnica del prodotto da costruzione se sussistono dubbi sul fatto che:
la prestazione effettiva di un prodotto da costruzione corrisponda a quella dichiarata dal fabbricante nella documentazione trasmessa; oppure
il prodotto da costruzione, nonostante la correttezza della documentazione, sia conforme alle prescrizioni vigenti.
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