Il Consiglio federale istituisce una Commissione dei prodotti da costruzione. Ne disciplina i compiti e l’organizzazione. Nomina i membri e designa il presidente.
La Commissione consiglia le autorità e gli organi competenti per l’esecuzione della presente legge e adempie gli altri compiti ad essa conferiti dal Consiglio federale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.