Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Il Consiglio federale può delegare all’UFCL l’emanazione di norme amministrative e tecniche.
Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale può anche incaricare l’UFCL di designare gli atti normativi dell’UE che contengono le prescrizioni tecniche interessate. Ciò vale segnatamente per gli atti normativi che:
stabiliscono le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili (art. 6 cpv. 1);
prevedono la fissazione di classi di prestazione o la classificazione riferita ai prodotti in determinati livelli o classi di prestazione (art. 7 cpv. 1 lett. a e b);
stabiliscono le caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto (art. 8 cpv. 3);
stabiliscono i livelli di soglia per la prestazione del prodotto da rispettare in relazione alle caratteristiche essenziali (art. 8 cpv. 3);
stabiliscono le condizioni per la messa a disposizione della dichiarazione di prestazione su un sito Internet (art. 10 cpv. 1 lett. a);
stabiliscono, per famiglie di prodotti da costruzione sulla base dell’aspettativa di vita o della rilevanza del prodotto da costruzione per le opere di costruzione, il termine di conservazione della dichiarazione di prestazione e della documentazione tecnica dall’immissione in commercio di un prodotto da costruzione (art. 10 cpv. 1 lett. a e b);
uniformano il formato della valutazione tecnica europea (art. 13 cpv. 4 lett. b);
possono adeguare la procedura per l’elaborazione di una valutazione tecnica europea in base a un documento per la valutazione europea (art. 13 cpv. 4 lett. c).
Il titolo e i riferimenti degli atti normativi designati in virtù della presente legge sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
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