Il Consiglio federale stabilisce le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili.
Il fabbricante valuta la prestazione di un prodotto da costruzione in base alla procedura stabilita secondo il capoverso 1, che figura nella specifica tecnica armonizzata designata. A seconda della procedura applicabile si devono coinvolgere gli organismi indipendenti:
designati secondo l’articolo 15 capoverso 1; oppure
riconosciuti dalla Svizzera nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
Il Consiglio federale può semplificare le procedure applicabili:
per determinare il prodotto-tipo di un prodotto da costruzione;
a favore delle microimprese;
per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie.