935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 6 cpv. 2 LGD)
La posta massima per i giochi in denaro automatizzati nelle case da gioco terrestri con una concessione B è limitata a 25 franchi per gioco.
La posta massima secondo il capoverso 1 non si applica ai giochi da tavolo automatizzati, a condizione che il ritmo di gioco corrisponda a quello di un gioco da tavolo reale.
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