935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
I certificati o le attestazioni di cui agli articoli 59 e 60 sono rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17025 e SN EN ISO/IEC 17020 conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19961sull’accreditamento e sulla designazione specificamente per l’ambito disciplinato dalla presente ordinanza oppure da un organismo che dispone di un accreditamento estero equivalente.
La CFCG pubblica l’elenco degli organismi accreditati.