935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 64 e 65 LGD)
In quanto sia necessario per lottare e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, l’Autorità intercantonale può trasmettere dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione:
a livello nazionale: alle organizzazioni e autorità di cui all’articolo 64 capoversi 2 e 3 LGD;
a livello internazionale: agli organismi che all’estero fungono da piattaforma nazionale o che svolgono compiti equiparabili.
Possono essere trasmessi dati concernenti:
i giocatori;
gli organizzatori di scommesse sportive;
i partecipanti alle competizioni sportive e i loro assistenti;
le altre persone fisiche o giuridiche che partecipano all’organizzazione, allo svolgimento o alla sorveglianza di eventi sportivi.
L’Autorità intercantonale può trasmettere dati alle organizzazioni con sede all’estero soltanto se la legislazione dello Stato di sede dell’organizzazione garantisce una protezione dei dati adeguata ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020^1^sulla protezione dei dati.2