935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 25c LPSpo)
Le autorità di perseguimento penale e giudiziarie competenti per le infrazioni di cui all’articolo 25a della legge del 17 giugno 20111sulla promozione dello sport trasmettono all’Autorità intercantonale le informazioni seguenti:
le indicazioni concernenti l’imputato;
il motivo per cui è stata avviata l’inchiesta penale;
i verbali degli interrogatori;
le indicazioni idonee a prevenire future manipolazioni di competizioni sportive.
Se rischia di compromettere il perseguimento penale, la trasmissione delle informazioni è effettuata soltanto dopo la chiusura del procedimento.