(art. 76 cpv. 2 e 85 LGD)
- La casa da gioco o l’organizzatore di lotterie e scommesse sportive provvede alla buona integrazione delle sue misure di protezione sociale nelle corrispondenti attività cantonali e comunali.
- Nel suo settore d’attività promuove e agevola, nella misura del possibile, l’attuazione di misure cantonali di cui all’articolo 85 LGD.