si svolge sotto la responsabilità di un’organizzazione professionale nazionale, di una scuola universitaria o di un’altra organizzazione idonea (organizzazione responsabile);
consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento di cui all’articolo 5;
è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una scuola universitaria;
prevede un’adeguata valutazione delle conoscenze e delle capacità delle persone che lo frequentano;
comprende sia l’insegnamento teorico sia la sua applicazione pratica;
richiede dalle persone che lo frequentano collaborazione personale e assunzione di responsabilità;
l’organizzazione responsabile dispone di un’istanza indipendente e imparziale che statuisce secondo una procedura equa sui ricorsi delle persone che frequentano un perfezionamento.
Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare disposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1 lettera b.
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