Sono riconosciuti conformemente alla presente legge i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19991sull’aiuto alle università o è accreditata secondo la legge del 6 ottobre 19952sulle scuole universitarie professionali.
[RU 2000 948; 2003 187all. cifra II n. 3; 2004 2013; 2007 5779cifra II n. 5; 2008 307,3437cifra II n. 18; 2011 5871; 2012 3655cifra I n. 10.RU 2014 4103all. cifra I n. 1]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20 ). ↩
[RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197all. n. 37, 2012 3655cifra I n. 11.RU 2014 4103all. cifra I n. 2]. Vedi ora la LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20 ). ↩
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