L’autorizzazione di esercitare la professione è rilasciata se il richiedente:
possiede un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in psicoterapia;
è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione;
1 padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione.
Chi dispone dell’autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge, adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57;FF 2015 7125). ↩
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