In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari:
un avvertimento;
un ammonimento;
una multa fino a 20 000 franchi;
un divieto di durata limitata a sei anni al massimo di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale;
un divieto definitivo di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale.
Per la violazione dell’obbligo professionale di cui all’articolo 27 lettera b possono essere pronunciate soltanto le misure disciplinari previste nel capoverso 1 lettere a–c.
Il divieto di esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale può essere cumulato con la multa.
Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione di esercitare la professione, vincolarla a oneri o sospenderla provvisoriamente.
Sono fatte salve le disposizioni penali.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.