Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dalla data in cui l’autorità di vigilanza ha avuto conoscenza dei fatti contestati.
Ogni atto d’inchiesta o atto processuale intrapreso dall’autorità di vigilanza, dall’autorità di perseguimento penale o dal giudice1in merito ai fatti contestati interrompe il decorso della prescrizione.
Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati.
Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.
L’autorità di vigilanza può anche prendere in considerazione fatti caduti in prescrizione qualora si tratti di valutare i rischi per la salute pubblica dovuti a una persona oggetto di un procedimento disciplinare.
Footnotes
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ). ↩
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