Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento:
è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un’organizzazione sovrastatale; o
è dimostrata nel singolo caso.
Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche.
Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l’ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.
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