941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
Gli organismi di valutazione della conformità che partecipano a valutazioni della conformità nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 25 dell’ordinanza del 17 giugno 19961sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD).
Gli organismi di valutazione della conformità che partecipano a valutazioni della conformità rette esclusivamente dal diritto svizzero devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’allegato 5 OAccD.