941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
L’ammissione e la verificazione iniziale di uno strumento di misurazione sono attestate mediante l’apposizione di una marcatura secondo l’allegato 6.
Invece delle marcature secondo il capoverso 1, anche in Svizzera possono essere apposte marcature d’ammissione e di verificazione estere, riconosciute nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
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