941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
Se nell’ambito della sorveglianza del mercato si constata che uno strumento di misurazione non soddisfa le disposizioni legali, il METAS informa la persona responsabile dell’immissione sul mercato, dandole la possibilità di prendere posizione. Dopo di che, il METAS ordina i provvedimenti opportuni e accorda un termine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare un’ulteriore immissione sul mercato dello strumento di misurazione, ordinarne il ritiro, il sequestro o la confisca, nonché pubblicare i provvedimenti adottati.1
i competenti organi e autorità d’esecuzione sui provvedimenti adottati a livello nazionale e internazionale;
i competenti organi dei principali partner commerciali della Svizzera sui provvedimenti concernenti l’ulteriore offerta, immissione sul mercato, messa in servizio o il ritiro di strumenti di misurazione immessi sul mercato o messi in servizio.
Se in occasione dell’ispezione generale uno strumento di misurazione o la sua utilizzazione non sono conformi alle prescrizioni, l’organo d’esecuzione competente ordina i provvedimenti atti a ristabilire la conformità alla legge.
Se da controlli eseguiti nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale risulta che uno strumento di misurazione non è conforme alle prescrizioni, l’infrazione è punita secondo le disposizioni penali previste agli articoli 20–24 LMetr, agli articoli 23–30 LOTC e all’articolo 248 del Codice penale3. L’autorità di controllo riscuote un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato.4
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207). ↩