(art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1)
1.1.1 La domanda d’ammissione va presentata al METAS. Di norma, prima di ammettere uno strumento di misurazione si procede a un esame del tipo conformemente all’allegato 2 modulo B. L’esame del tipo è svolto in un laboratorio di prova del METAS, competente per la categoria di strumenti di misurazione, o in un laboratorio di prova incaricato dal METAS. 1.1.2 Il richiedente mette gratuitamente a disposizione la documentazione e gli esemplari necessari all’esame, giusta l’allegato 2 modulo B numero 3 e, su richiesta, i mezzi d’esame e il personale qualificato occorrenti. 1.1.3 La documentazione tecnica resta depositata presso il METAS. Quest’ultimo può inoltre richiedere un esemplare del tipo o parti di esso. 1.1.4 Il laboratorio di prova redige un rapporto sulle prove e le valutazioni svolte. Il METAS decide dell’ammissione in base al rapporto di prova. 1.1.5 Per provare l’idoneità dello strumento di misurazione, il METAS può subordinare l’ammissione a esperienze risultanti da normali condizioni d’esercizio e rilasciare un’ammissione limitata. 1.1.5.1 L’ammissione limitata è rilasciata per un numero ristretto di strumenti di misurazione e, di norma, per un determinato periodo di prova. 1.1.5.2 Il richiedente deve comunicare al METAS e alle competenti autorità cantonali l’ubicazione degli strumenti di misurazione che beneficiano di un’ammissione limitata. Il METAS può ordinare l’esecuzione di esami complementari a spese del richiedente. 1.1.5.3 L’ammissione limitata non dà diritto all’ammissione ordinaria. Se quest’ultima è rifiutata, gli strumenti di misurazione devono essere ritirati dal mercato. Il richiedente deve avvertire l’utilizzatore di tale restrizione. 1.1.6 Se il progetto tecnico corrisponde alle disposizioni legali applicabili alla categoria di strumenti di misurazione in questione, il METAS rilascia al richiedente un certificato d’ammissione. In tale certificato sono definite le eventuali condizioni o limitazioni relative alla validità del certificato o, se necessario, i requisiti per l’impiego dello strumento di misurazione. Tutti gli elementi pertinenti della documentazione tecnica sono allegati al certificato d’ammissione e una copia è conservata al METAS. 1.1.7 Il certificato contiene la marcatura d’ammissione riprodotta nell’allegato 6 e il numero d’ordine, nonché il nome e l’indirizzo del fabbricante e i dati necessari all’identificazione dello strumento di misurazione. 1.1.8 Il certificato d’ammissione è valido per dieci anni dalla data del rilascio e può in seguito essere rinnovato per periodi della durata di dieci anni ciascuno. 1.1.9 Per determinati tipi di strumenti di misurazione, il METAS può subordinare l’ammissione alla possibilità di manutenzione e, se del caso, di riparazione in tempo utile. 1.1.10 Il richiedente informa il METAS di ogni modifica dello strumento di misurazione suscettibile di pregiudicare la conformità ai requisiti essenziali o alle condizioni di validità del certificato. Il METAS decide se la modifica richiede un esame complementare. Rilascia una nuova ammissione sotto forma di complemento del certificato d’ammissione originale. 1.1.11 L’ammissione è revocata se il titolare, nonostante diffida scritta da parte del METAS, disattende le prescrizioni legali o le decisioni, oppure immette sul mercato strumenti di misurazione che non sono conformi all’ammissione o che non sono soddisfacenti dal profilo metrologico. Di norma la revoca dell’ammissione non ha alcun effetto sugli strumenti già immessi sul mercato. 1.1.12 Il METAS rende pubblici il rilascio, la revoca o la scadenza delle ammissioni.
1.2.1 Per singoli tipi di strumenti di misurazione prodotti in serie e particolarmente invariabili è prevista l’ammissione generale, ovvero senza esame del tipo.
1.2.2 Gli strumenti di misurazione che beneficiano di un’ammissione generale devono essere muniti di una marcatura.
1.2.3 Tale marcatura deve essere approvata dal METAS, che accerta in particolare che non vi sia possibilità di confusione con marcature già approvate.
1.2.4 La domanda deve contenere:
1.2.5 Il METAS decide che uno strumento di misurazione di un determinato tipo non beneficia o non può più beneficiare dell’ammissione generale, se le condizioni d’ammissione non sono rispettivamente non sono più adempite.
1.2.6 L’ammissione generale ha una durata di validità illimitata.
1.2.7 Il METAS pubblica l’elenco delle marcature approvate.
1.2.8 Le disposizioni dei numeri 1.1.2–1.1.4 e 1.1.9–1.1.11 sono applicabili per analogia.
1.3.1 Se particolari condizioni d’esercizio nel luogo d’impiego di uno strumento di misurazione esigono un disciplinamento derogante alle prescrizioni in vigore, l’utilizzatore o l’istallatore, o se del caso il fabbricante, deve chiedere al METAS un’ammissione individuale. 1.3.2 Se necessario sono svolti, a spese del richiedente, esami complementari nel luogo d’impiego. 1.3.3 Le disposizioni dei numeri 1.1.1–1.1.11 sono applicabili per analogia.
2.1 Nella verificazione iniziale di uno strumento di misurazione viene in particolare esaminato che:
2.2 Se uno strumento di misurazione soddisfa i requisiti, la verificazione è attestata mediante l’apposizione del bollo o della marcatura di verificazione, del segno distintivo del competente ufficio di cui all’allegato 6 e della data di scadenza (mese e anno) della validità della verificazione. Se necessario, l’accesso alle parti dello strumento rilevanti sotto il profilo metrologico è protetto da piombi di sicurezza.
2.3 Se necessario è redatto un certificato di verificazione. La concordanza fra il certificato e lo strumento di misurazione esaminato deve essere garantita.
2.4 Il METAS può riconoscere le verificazioni iniziali estere, a condizione che soddisfino i requisiti svizzeri.
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