941.298.1OEm-VFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
I disborsi sono parte addizionale dell’emolumento e sono fatturati separatamente.
Sono ritenuti disborsi le spese derivanti da:
i necessari studi preliminari, consigli e istruzioni;
i viaggi e il tempo di viaggio;
il tempo d’attesa, purché imputabile all’assoggettato;
il trasporto degli strumenti di misurazione e dei mezzi ausiliari necessari;
gli strumenti di misurazione e i mezzi ausiliari che occorre noleggiare;
gli ausili indispensabili quali la manodopera ausiliaria, le attrezzature speciali e il materiale, a meno che non siano forniti dall’utilizzatore dello strumento di misurazione;
il piccolo materiale e il materiale d’uso corrente indispensabile quali le piastre di verificazione, le scale e il materiale di fissazione;
l’imballaggio, la spedizione e il trasporto degli strumenti di misurazione da controllare;
i lavori di aggiustaggio dei laboratori di verificazione;
le misurazioni effettuate da terzi.
I Cantoni disciplinano i particolari per quanto riguarda i propri uffici di verificazione. In particolare, possono prevedere indennità forfetarie per i disborsi.
I laboratori di verificazione fatturano i disborsi in base al tempo effettivo impiegato.
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