941.298.1OEm-VFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
Degli emolumenti riscossi, gli uffici di verificazione devolvono:
il 5 per cento al Cantone, a titolo di ammortamento degli strumenti di verificazione prescritti dal METAS nonché degli altri mezzi ausiliari necessari, in particolare dell’equipaggiamento informatico;
il 5 per cento al METAS, a titolo di rimborso delle prestazioni che quest’ultimo fornisce in relazione alle operazioni messe in conto dai uffici di verificazione.
Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione versano al METAS l’importo stabilito nell’allegato a titolo di rimborso dei servizi resi per l’assistenza ordinaria dal METAS.
Gli uffici e i laboratori di verificazione di verificazione rendono conto al METAS degli emolumenti riscossi secondo la presente ordinanza. Il METAS può verificare la legalità e la regolarità della riscossione degli emolumenti o farle verificare da terzi e può inoltre emanare direttive relative al versamento degli emolumenti.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787). ↩
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