Le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva 2014/28/UE1sono definite conformemente all’articolo 6 della legge del 12 giugno 20092sulla sicurezza dei prodotti. L’UCE definisce queste norme d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
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