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Art. 113

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Per il rilascio di autorizzazioni sono riscosse le seguenti tasse:
Franchi
a. autorizzazioni di fabbricazione (art. 27)da 50 a 1000
b. autorizzazioni d’importazione (art. 31)da 50 a 1000
c. autorizzazioni di vendita (art. 35)da 50 a 500
d. permessi d’acquisto (art. 45)da 20 a 200
e.1 permessi d’acquisto per piccoli utilizzatori (art. 46)da 5 a 200
f.2 permessi d’acquisto per le categorie T2, P2 e F4da 5 a 200
g. autorizzazioni eccezionali ai sensi degli articoli 30 e 33da 100 a 500
  1. Le tasse per il rilascio dei permessi d’uso (art. 57) sono disciplinate dall’ordinanza del 16 giugno 20063sugli emolumenti della SEFRI.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  3. RS 412.109.3

  4. Introdotto dall’all. n. 5 dell’O dal 16 giu. 2006 sugli emolumenti della SEFRI (RU 2006 2639). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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