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Art. 116

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale

Alle tasse sono aggiunti gli esborsi relativi ai costi supplementari, segnatamente:

  1. i costi relativi al rilevamento di prove, ad analisi scientifiche, a esami speciali o all’acquisizione di documenti;
  2. le spese di viaggio e di trasporto;
  3. i costi per i compiti che l’autorità competente fa eseguire a terzi.

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