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Art. 117h

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Dopo la loro registrazione, i dati di cui all’articolo 117c capoverso 1 lettere a e b sono conservati per dieci anni.
  2. Allo scadere della durata di conservazione i dati sono distrutti, sempreché non debbano essere consegnati all’Archivio federale.

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