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Art. 117j

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. La sicurezza dei dati è disciplinata:1
    1. 2 dall’articolo 8 LPD3;
    2. 4 dall’ordinanza dell’8 novembre 20235sulla sicurezza delle informazioni.6
  2. L’UCE adotta le misure organizzative necessarie per impedire l’accesso non autorizzato ai dati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 135 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 135 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  3. RS 235.1

  4. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 44 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

  5. RS 128.1

  6. Nuovo testo giusta l’all. n. 37 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

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