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Art. 119d

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Le autorizzazioni di fabbricazione o d’importazione possono essere rilasciate al massimo fino al 3 luglio 2017 per i pezzi pirotecnici delle categorie F4, T1, T2, P1 e P2 che:
    1. avevano già ottenuto un’autorizzazione di fabbricazione o d’importazione prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010;
    2. non hanno ancora ottenuto una dichiarazione di conformità.
  2. Le autorizzazioni di fabbricazione o d’importazione rilasciate prima del 3 luglio 2017 rimangono valide fino alla loro scadenza.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2020 5763).

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