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Art. 24

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I pezzi pirotecnici possono essere messi a disposizione sul mercato se:1
    1. 2 sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2013/29/UE3;
    2. sono classificati in una delle categorie di cui agli articoli 6 e 7;
    3. adempiono le condizioni di cui all’articolo 26.
  2. I fuochi d’artificio delle categorie F1–F3 devono essere inoltre provvisti di un numero d’identificazione CH. Se quest’ultimo non è stato attribuito, occorre presentare una domanda all’UCE.
  3. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici:
    1. utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova;
    2. 4 destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall’esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

  4. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353).

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