Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 48 | Omnilex
Law
/
OEspl · Ordinanza sugli esplosivi
Art. 48
Art. 47
Art. 49
Torna alla legge
Art. 48
Art. 47
Art. 49
941.411
OEspl
Federal Council Ordinance
1 feb 2001
Fonte originale
Il permesso d’acquisto è rilasciato dall’autorità in un originale e in almeno due copie.
Se gli esplosivi autorizzati sono utilizzati in altri Cantoni, una copia del permesso d’acquisto va inviata anche loro.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.