941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi.1
Le cariche innescanti bruciano, quelle esplosive producono un’onda di pressione o d’urto, abbinata a uno scoppio.
Sono considerati pezzi pirotecnici anche quelli che sono utilizzati mediante un dispositivo di accensione.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
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