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Art. 57

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Chi supera l’esame riceve un certificato e il permesso.
  2. Il permesso è rilasciato dalla SEFRI. È firmato dal presidente di uno dei comitati che costituiscono la commissione d’esame e da un rappresentante della SEFRI.1
  3. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  2. Abrogato dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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