941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
I pezzi pirotecnici della categoria P2 sono depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di pezzi pirotecnici (art. 87–89).1
1bis. L’UCE può anche chiedere che determinati pezzi pirotecnici siano depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di esplosivi (art. 74–84). Se del caso, può autorizzare senza limiti di tempo la loro custodia in contenitori per esplosivi (art. 84) fino a un contenuto massimo di 25 kg di peso netto di sostanze o materie esplosive.2
I pezzi pirotecnici delle categorie T1, T2 e P1 possono essere depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di fuochi d’artificio (art. 87–89).
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). ↩
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