Torna alla legge

Art. 86

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I pezzi pirotecnici della categoria P2 sono depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di pezzi pirotecnici (art. 87–89).1 1bis. L’UCE può anche chiedere che determinati pezzi pirotecnici siano depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di esplosivi (art. 74–84). Se del caso, può autorizzare senza limiti di tempo la loro custodia in contenitori per esplosivi (art. 84) fino a un contenuto massimo di 25 kg di peso netto di sostanze o materie esplosive.2
  2. I pezzi pirotecnici delle categorie T1, T2 e P1 possono essere depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di fuochi d’artificio (art. 87–89).

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.