941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Il foro di mina va preparato in modo che possa essere caricato a regola d’arte.
Si può dare avvio al caricamento dei fori soltanto quando è da escludere che l’operazione del perforare possa portare all’esplosione di una carica.
È vietato ripetere la perforazione in un foro di mina svuotato oppure non completamente distrutto dall’esplosione. La direzione del foro va marcata introducendovi un calcatoio, prima di effettuare una nuova perforazione vicino a esso.
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