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Art. 98

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli apparecchi per l’innesco (esploditori, dispositivi d’innesco, ecc.) devono garantire un innesco affidabile ed essere costruiti in modo da impedire un azionamento non autorizzato.
  2. Per la verifica dei detonatori e dei circuiti d’innesco vanno utilizzati soltanto apparecchi di misurazione destinati esclusivamente a questo scopo. Essi sono costruiti in modo che l’attivazione del detonatore non sia possibile.
  3. Sugli apparecchi devono figurare i dati tecnici necessari per un’utilizzazione sicura.
  4. Gli apparecchi devono inoltre essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza secondo la legge federale del 12 giugno 20091sulla sicurezza dei prodotti e dell’ordinanza del 19 maggio 20102sulla sicurezza dei prodotti.3

Footnotes

  1. RS 930.11

  2. RS 930.111

  3. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 12 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

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