(art. 119a cpv. 5)
Ammissione
1 Ammissione
1L’UCE può rinunciare alla procedura d’ammissione, se la sicurezza è garantita da altre misure.
2Non necessitano dell’ammissione i pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che a loro volta sottostanno a un obbligo d’esame riconosciuto.
2 Requisiti tecnici
I pezzi pirotecnici sono ammessi, se:
- in quanto a composizione e caratteristiche corrispondono allo stato della tecnica;
- in caso di utilizzazione conforme alla loro destinazione, sono di manipolazione sicura e non mettono in pericolo persone e cose; e
- non producono schegge pericolose e non contengono cariche autoinfiammabili.
3 Tasse
Per l’ammissione è riscossa una tassa di 50–3000 franchi.