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Allegato 16

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale

(art. 119a cpv. 5)

Ammissione

1 Ammissione

1L’UCE può rinunciare alla procedura d’ammissione, se la sicurezza è garantita da altre misure.

2Non necessitano dell’ammissione i pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che a loro volta sottostanno a un obbligo d’esame riconosciuto.

2 Requisiti tecnici

I pezzi pirotecnici sono ammessi, se:

  1. in quanto a composizione e caratteristiche corrispondono allo stato della tecnica;
  2. in caso di utilizzazione conforme alla loro destinazione, sono di manipolazione sicura e non mettono in pericolo persone e cose; e
  3. non producono schegge pericolose e non contengono cariche autoinfiammabili.

3 Tasse

Per l’ammissione è riscossa una tassa di 50–3000 franchi.

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