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Allegato 5

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale

(art. 71 cpv. 1, 74 cpv. 1 e 5, 77 cpv. 2)

Distanze minime dalle vie di comunicazione pubbliche, dalle case e da altri edifici da proteggere e altezza del terrapieno

Quantità di materia esplosiva in kg e per edificio adibito a deposito o magazzinoDistanza (E) in metri da
ABC
Formula per il calcolo
Quantità depositata (M)E=7 M(1/3)E=18 M(1/3)E=35 M(1/3)
1003085160
20040105205
50055145280
1 00070180350
2 00090225440
5 000120305600
10 000150390755
20 000190490950
....
Le cifre della tabella sono arrotondate al prossimo multiplo di cinque.

Legenda:

A = Vie di comunicazione pubbliche (in caso di forte densità di traffico, le distanze vanno raddoppiate)

B = Edifici abitati o nei quali si trattengono persone, come pure attrezzature che servono alla collettività

C = Stabili con alta densità d’occupazione, come per es. scuole, ospedali, ricoveri e asili, nonché edifici d’importanza storico-culturale

P = Punto fisso a 4,5 m sopra la via di comunicazione

S = Deposito o magazzino di esplosivi

h = Altezza del terrapieno, almeno pari all’altezza del deposito o magazzino

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