(art. 71 cpv. 1, 74 cpv. 1 e 5, 77 cpv. 2)
Distanze minime dalle vie di comunicazione pubbliche, dalle case e da altri edifici da proteggere e altezza del terrapieno
Legenda:
A = Vie di comunicazione pubbliche (in caso di forte densità di traffico, le distanze vanno raddoppiate)
B = Edifici abitati o nei quali si trattengono persone, come pure attrezzature che servono alla collettività
C = Stabili con alta densità d’occupazione, come per es. scuole, ospedali, ricoveri e asili, nonché edifici d’importanza storico-culturale
P = Punto fisso a 4,5 m sopra la via di comunicazione
S = Deposito o magazzino di esplosivi
h = Altezza del terrapieno, almeno pari all’altezza del deposito o magazzino