La presente legge intende impedire che in Svizzera vengano commessi reati contro la vita e l’integrità delle persone e contro cose per mezzo di sostanze esplodenti fabbricate artigianalmente. Essa intende altresì impedire la commissione di simili reati all’estero.
La presente legge disciplina:
l’acquisto, la detenzione, l’alienazione, l’importazione e l’esportazione di precursori di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati;
la messa a disposizione sul mercato di precursori di sostanze esplodenti;
la fabbricazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati.
Prevede la possibilità di segnalare eventi sospetti all’Ufficio federale di polizia (fedpol).
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