Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c, può fornirli a utilizzatori privati soltanto se questi ultimi comprovano la propria identità e dispongono di un’autorizzazione di acquisto o di un’autorizzazione eccezionale per il precursore interessato.
La persona che fornisce il precursore verifica mediante procedura di richiamo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21, servendosi del numero di riferimento dell’autorizzazione, che l’utilizzatore privato disponga dell’autorizzazione di acquisto o dell’autorizzazione eccezionale necessaria.
Essa deve confermare o registrare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 le indicazioni seguenti:
le generalità dell’utilizzatore privato;
le indicazioni sull’autorizzazione di acquisto o sull’autorizzazione eccezionale;
le indicazioni sul precursore;
le indicazioni sulla fornitura.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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