Per trattare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare le segnalazioni di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono accedere automaticamente ai sistemi d’informazione seguenti:
sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 13 giugno 20081sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all’articolo 11 LSIP;
sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all’articolo 12 LSIP;
sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 LSIP;
nell’ambito dell’acquis di Schengen, parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 LSIP;
registro nazionale di polizia di cui all’articolo 17 LSIP;
sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di cui all’articolo 18 LSIP;
sistema d’informazione INDEX SIC del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di cui all’articolo 51 della legge federale del 25 settembre 20152sulle attività informative;
3 casellario giudiziale informatizzato ai sensi della legge del 17 giugno 20164sul casellario giudiziale;
banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA) di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera c della legge del 20 giugno 19975sulle armi (LArm);
banca dati DAWA di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm;
sistema d’informazione sui documenti d’identità di cui all’articolo 11 della legge del 22 giugno 20016sui documenti d’identità;
sistema d’informazione ai sensi della legge federale del 20 giugno 20037sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni, segnatamente le autorità di perseguimento penale, l’UDSC e le autorità competenti per l’esecuzione della LArm e della legge federale del 25 marzo 19778sugli esplosivi (LEspl) forniscono ai servizi competenti di fedpol, su richiesta, le informazioni necessarie a individuare e valutare potenziali minacce correlate ai precursori.
In caso di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono raccogliere dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico.