Il Consiglio federale può autorizzare le autorità seguenti ad accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione di cui all’articolo 21 per adempiere i loro compiti:
le autorità competenti per l’esecuzione della LArm1e della LEspl2, per accertare i motivi d’impedimento di cui agli articoli 8 capoverso 2 LArm e 14a capoverso 1 LEspl;
l’UDSC e i corpi di polizia della Confederazione e dei Cantoni, per verificare se a una persona è stata rilasciata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale e se è stata registrata la fornitura, l’importazione o l’esportazione di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c;
le autorità competenti per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per i controlli di cui all’articolo 28 capoverso 3, nell’ambito dei loro accertamenti.
Il Consiglio federale può prevedere che fedpol conceda all’UDSC, per l’adempimento dei suoi compiti, l’accesso mediante procedura di richiamo alle generalità di persone:
alle quali è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2, oppure che sono state oggetto di misure adottate a causa di eventi sospetti; e
per le quali si presume sussista un rischio elevato di uso abusivo.