Fedpol e le autorità autorizzate ad accedere al sistema d’informazione in virtù dell’articolo 24 capoverso 1 sono legittimati a utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19461sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Il numero AVS è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altri sistemi d’informazione nei quali il numero d’assicurato è utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero AVS sia retto da una legge federale.
Le autorità competenti comunicano a fedpol il numero AVS ai fini di un suo uso nel sistema d’informazione.