Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c e viola intenzionalmente le disposizioni della presente legge o le disposizioni d’esecuzione in materia di informazione al momento della fornitura (art. 15) è punito con una multa sino a 100 000 franchi.
Se ha agito per negligenza, l’autore è punito con la multa.
Nei casi poco gravi l’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.
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