Gli utilizzatori privati possono acquistare o detenere precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b soltanto se dispongono di un’autorizzazione di acquisto per il precursore e se la fornitura o l’importazione è stata registrata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21.
Gli utilizzatori privati possono acquistare o detenere precursori a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c soltanto se dispongono di un’autorizzazione eccezionale per il precursore e se la fornitura o l’importazione è stata registrata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21.
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