942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
Se la tassa di base o il prezzo al minuto delle prestazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q supera i due franchi, il consumatore deve esserne preventivamente informato in modo chiaro e gratuito. L’informazione deve essere fornita almeno nella lingua dell’offerta.
Possono essere fatturate soltanto le prestazioni per cui sono state rispettate le suddette prescrizioni.
Le tasse di collegamento per le chiamate verso i numeri di servizi telefonici fissi o mobili possono essere fatturate già a partire dall’annuncio tariffario.
Le tasse fisse o le modifiche di prezzo effettuate nel corso della comunicazione devono essere comunicate al consumatore immediatamente prima della loro applicazione e a prescindere dal loro importo.
La tassa o il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la comunicazione dell’informazione.
Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata soltanto se il consumatore ha confermato espressamente di avere accettato l’offerta.
Se il consumatore fruisce di un servizio d’informazione sugli elenchi di cui all’articolo 31a dell’ordinanza del 6 ottobre 19971concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, questi deve essere informato del prezzo del servizio connesso immediatamente prima della sua effettiva fruizione e a prescindere dall’importo.