942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l’unità di vendita o il genere e l’unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce.
Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate in modo agevolmente leggibile o distintamente udibile secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche.1
2bis. I criteri essenziali devono essere indicati nel materiale pubblicitario. Possono anche essere indicati tramite il riferimento a una fonte digitale se:
a. il riferimento nel materiale pubblicitario è agevolmente leggibile o distintamente udibile; e
b. i criteri essenziali contenuti nella fonte digitale sono immediatamente consultabili, ben visibili e agevolmente leggibili.2
L’indicazione dei prezzi deve corrispondere all’illustrazione o al testo cui si riferisce la merce designata.
Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 340). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 340). ↩
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