942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
L’indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all’indicazione di altri prezzi all’infuori di quelli effettivamente da pagare.
L’obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l’unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l’aliquota o l’importo di riduzione siano i medesimi.1
Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.