Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 22 | Omnilex
Law
/
OIP · Ordinanza sull’indicazione dei prezzi
Art. 22
Art. 21
Art. 23
Torna alla legge
Art. 22
Art. 21
Art. 23
942.211
OIP
Federal Council Ordinance
1 gen 1979
Fonte originale
Gli uffici cantonali competenti vigilano per un’applicazione corretta della presente ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti.
La procedura è retta dal diritto cantonale.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.