I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti notificano in tempo utile all’organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute.
L’organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di tenere la lista dei certificati regolamentati validi, scaduti o annullati e di conservare il libro giornale delle attività nonché i relativi documenti giustificativi. Nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il Consiglio federale designa un organismo idoneo per la ripresa dell’attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano.
Il capoverso 2 si applica anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.
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